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Provvedimento
31 gennaio 2002
Garante per la Protezione dei Dati
Personali - Autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte
degli investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2002).
(Pubblicato su GU n. 83 del 9-4-2002-
Suppl. Ordinario n.70)
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del
prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e
del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista
la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
Visto,
in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale
individua i dati personali "sensibili";
Considerato
che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili
solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove necessario, con il
consenso scritto degli interessati;
Considerato
che una speciale disposizione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996, come modificato
dal decreto legislativo n. 467/2001) permette di trattare i dati sensibili senza
il consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato dal Garante e'
necessario per svolgere una investigazione difensiva ai sensi della legge 7
dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria
un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato;
Considerato
che il trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato dal Garante anche
d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate
categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996);
Considerato
che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate
uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli
interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta di singoli provvedimenti
autorizzatori da parte di numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto
opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza
il 31 gennaio 2002, armonizzando le prescrizioni gia' impartite alla luce
dell'esperienza maturata;
Ritenuto
opportuno che anche tali nuove autoriz-zazioni provvisorie siano a tempo determinato
ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998
n. 501, in relazione alla prevista emanazione del testo unico della normativa
in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge n. 127
del 2001;
Considerata
la necessita' di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al
minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare
per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' delle
persone;
Considerato
che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale relativa ai
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/2002,
rilasciata il 31 gennaio 2002), anche in riferimento alle predette finalita' di
ordine giudiziario;
Considerato
che numerosi trattamenti aventi tali finalita' sono effettuati con l'ausilio di
investigatori privati, e che e' pertanto opportuno integrare anche le prescrizioni
dell'autorizzazione n. 2/2002 mediante un ulteriore provvedimento di ordine
generale che tenga conto dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche
al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;
Considerato
che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all'atto della
sottoscrizione dell'apposito codice di deontologia e di buona condotta in via
di emanazione (art. 22, comma
4, legge n. 675/1996);
Visto
l'art. 35 della legge n. 675/1996;
Visto
il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza adottato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
Visto
l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
Visti
gli atti d'ufficio;
Viste
le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore
il prof. Gaetano Rasi;
Autorizza
gli investigatori privati a trattare i
dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, secondo le
prescrizioni di seguito indicate.
1) Ambito di applicazione e finalita' del
trattamento.
La
presente autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche
e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano
un'attivita' di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia
(art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni).
Il
trattamento puo' essere effettuato unicamente:
a)
per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere
in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato, deve essere di
rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un
diritto della personalita' o un altro diritto fondamentale ed inviolabile;
b)
su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare
e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli
fini dell'esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura
penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).
Restano
ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle
investigazioni in relazione ad un procedimento penale o per l'esercizio di un diritto
in sede giudiziaria, in particolare:
a)
nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2002, rilasciata il 31
gennaio 2002);
b)
relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
(autorizzazione generale n. 2/2002, rilasciata il 31 gennaio 2002);
c)
da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione
generale n. 3/2002, rilasciata il 31 gennaio 2002);
d)
da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi
inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione generale
n. 4/2002, rilasciata il 31 gennaio 2002);
e)
relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione generale n.
7/2002, rilasciata il 31 gennaio 2002).
2) Categorie di dati e interessati ai
quali i dati si riferiscono.
Il
trattamento puo' riguardare i dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della
legge n. 675/1996, qualora cio' sia strettamente indispensabile per eseguire
specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito
delle finalita' di cui al punto 1), che non possano essere adempiute mediante
il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura
diversa.
I dati
devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.
3) Modalita' di trattamento.
Gli
investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni,
ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attivita' possono essere
eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per
iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalita' di cui al punto 1).
L'atto
di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende
esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale
l'investigazione e' collegata, nonche' i principali elementi di fatto che giustificano
l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere
conclusa.
I dati
devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di
organizzazione strettamente correlate alle finalita' di cui al punto 1).
L'interessato
o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai
sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in particolare
evidenza l'identita' e la qualita' professionale dell'investigatore, nonche' la
natura facoltativa del conferimento dei dati.
Nel
caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, e' necessario informare
l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e
22, comma 4, legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore
a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria
o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per
ulteriori finalita' non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.
Il
difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente
dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una
valutazione tempestiva circa le
determinazioni da adottare riguardo
all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.
L'investigatore
privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non puo' avvalersi di
altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento
dell'incarico.
Nel
caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati
del trattamento in conformita' a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge
n. 675/1996, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno
settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite.
Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla
collaborazione ad essi richiesta. Per quanto non previsto nella presente autorizzazione,
il
trattamento deve essere effettuato nel rispetto
delle ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale n. 2/2002,
in particolare per cio' che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai
dati genetici.
Il
trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito codice
di deontologia e di buona condotta, in via di definizione ai sensi degli articoli
22, comma 4 e 31, comma 1,
lettera h), della legge n. 675/1996.
4) Conservazione dei dati.
Nel
quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e) della
legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non
superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto.
A tal
fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la
stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalita' perseguite
e all'incarico conferito.
Una
volta conclusa la specifica attivita' investigativa, il trattamento deve cessare
in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o
al soggetto che ha conferito l'incarico.
La
mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione e' collegata, ovvero il
passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato,
non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione
dei dati da parte dell'investigatore privato.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati
possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico.
I dati
non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi
sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia
necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.
I dati
idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se e' necessario
per finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 23,
comma 4, della legge n. 675/1996),
con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
I
dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari
dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione
non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorita',
qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette.
Le
richieste di autorizzazione pervenuto che perverranno anche successivamente alla
data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini
di cui al provvedimento medesimo.
Il
Garante non prendera' in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti
da effettuarsi in difformita' alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo
che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari
o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
7) Norme finali.
Restano
fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da norme di
legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia di
trattamento di dati personali e, in particolare:
a)
dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalita' di controllo a
distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri
fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale)
della legge 20 maggio 1970, n. 300;
b)
dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositivita' e di
infezione da HIV;
c)
dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;
d)
dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non
consensuale delle generalita' o dell'immagine della persona offesa da atti di
violenza sessuale.
Restano
fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n.
675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999.
Restano
fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceita' e di
correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta
di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati
o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni
telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.
Resta ferma la facolta' per le persone fisiche di trattare direttamente dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorita' giudiziaria o a terzi, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 legge n. 675/1996).
8) Efficacia temporale e disciplina
transitoria.
La
presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 febbraio 2002 fino al 30
giugno 2003.
Qualora
alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non
sia gia' conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente
autorizzazione n. 6/2000, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio
2002.
La
presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
31 gennaio 2002
Il presidente
Rodota'
Il
relatore
Rasi
Il
segretario generale
Buttarelli